IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI Di concerto con IL MINISTRO PER I TRASPORTI e con il MINISTRO PER L'INTERNO Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150; Visto l'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765; Ritenuto che e' necessario stabilire distanze minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio della strada, da osservarsi nella edificazione, fuori del perimetro dei centri abitati; Visto il voto n. 382 espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nella seduta del 27 febbraio 1968; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione delle presenti disposizioni Le disposizioni che seguono, relative alle distanze minime a protezione del nastro stradale, vanno osservate nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione.